- STUDENTI ISCRITTI ALL'ORDINAMENTO DM 270/2004
Lo studente iscritto ad un corso di laurea triennale incorre nella decadenza (art. 15 del Regolamento Studenti) in uno dei seguenti casi:- non supera entro due anni gli esami obbligatori del primo anno utili per accedere agli insegnamenti del secondo anno del percorso formativo. Lo studente è considerato decaduto e non potrà continuare gli studi nella medesima carriera; se lo studente intende riprendere gli studi in un corso di laurea attivo dovrà obbligatoriamente sostenere e superare la prova di ammissione e collocarsi in posizione utile nella graduatoria;
- non supera esami per tre anni consecutivi oppure non conclude tutti gli esami previsti (esclusa la prova finale) in 6 anni. Lo studente è considerato decaduto e non potrà continuare gli studi nella medesima carriera; lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente al medesimo corso di Laurea (se attivo) senza dovere nuovamente sostenere la prova di ammissione.
Le regole sulla decadenza si applicano agli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2016/17. Agli studenti immatricolati prima dell'A.A. 2016/17, le regole sulla decadenza si applicano iniziando il conteggio degli anni a partire dall'a.a. 2016/17 anziché dalla data di immatricolazione.
- STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA DM 509/99
- Lo studente iscritto ad un corso di Laurea secondo l'ordinamento di cui al D.M. 509/99 incorre nella decadenza (art. 15 del Regolamento Studenti) se non conclude tutti gli esami previsti, esclusa la prova finale, in 6 anni accademici.
Tali regole sulla decadenza verranno applicate nell'a.a. 2022/2023; pertanto gli studenti che entro la sessione esami di settembre 2022 non dovessero riuscire a concludere tutti gli esami previsti dal loro percorso (esclusa la tesi) incorreranno nella decadenza a partire dal 1/10/2022.
Lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente al corso di studi equivalente senza dovere nuovamente sostenere il test o la prova di ingresso ove prevista. Per la valutazione dell'equivalenza si fa riferimento alla seguente tabella.
Lo studente decaduto che intende immatricolarsi ad un corso non equivalente rispetto a quello per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza, dovrà nuovamente sostenere la prova di ammissione.
- STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI STUDIO PREVIGENTE DM 509/99
- Lo studente iscritto ad un corso di studio secondo gli ordinamenti previgenti il d.m. 509/99 incorre nella decadenza ai sensi dell'art. 149 del t.u. approvato con r.d. n. 1592 del 1933. Tali regole sulla decadenza verranno applicate nell'a.a. 2022/2023; pertanto gli studenti che non avranno sostenuto esami (anche con esito negativo) negli ultimi 8 anni decadranno a partire dal 1 ottobre 2022.
Gli anni di iscrizione full-time contano 1.
Gli anni di iscrizione part-time contano 0,5/anno.
Gli anni di mancata iscrizione contano 1 anno.
Gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 non rientrano nel conteggio del numero di anni di iscrizione al fine dell'applicazione della decadenza (solo per gli studenti iscritti; in caso di mancata iscrizione vengono conteggiati).
È possibile chiedere il riconoscimento nella nuova carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso di studio per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza.
È ammessa un’istanza al Rettore di differimento dei termini della decadenza in caso di grave e certificabile motivazione.
Si ricorda che è necessario verificare i requisiti linguistici di ammissione.
Per poter inviare la richiesta di nuova iscrizione è necessario saldare eventuali debiti relativi all'ultimo anno accademico di iscrizione, secondo quanto previsto dalla Guida alla
Contribuzione Studentesca 2022/2023.