Chi è iscritto ad un corso di laurea triennale incorre nella decadenza (art. 15 del Regolamento Studenti) in uno dei seguenti casi:- non supera entro due anni gli esami obbligatori del primo anno utili per accedere agli insegnamenti del secondo anno del percorso formativo. Chi incorre nella decadenza non potrà continuare gli studi nella medesima carriera; se intende riprendere gli studi in un corso di laurea attivo dovrà obbligatoriamente sostenere e superare il test di ammissione e collocarsi in posizione utile nella graduatoria;
- non supera esami per tre anni consecutivi oppure non conclude tutti gli esami previsti (esclusa la prova finale) in 6 anni. Chi incorre nella decadenza non potrà continuare gli studi nella medesima carriera; chi è decaduto può immatricolarsi successivamente al medesimo corso di Laurea (se attivo) senza dovere nuovamente sostenere il test di ammissione.
Le regole sulla decadenza si applicano a coloro che si sono immatricolati a partire dall'A.A. 2016/17. A coloro che si sono immatricolati prima dell'A.A. 2016/17, le regole sulla decadenza si applicano iniziando il conteggio degli anni a partire dall'a.a. 2016/17 anziché dalla data di immatricolazione.
- CORSO DI LAUREA DM 509/99
- Chi è iscritto ad un corso di Laurea secondo l'ordinamento di cui al D.M. 509/99 incorre nella decadenza (art. 15 del Regolamento Studenti) se non conclude tutti gli esami previsti, esclusa la prova finale, in 6 anni accademici.
Tali regole sulla decadenza verranno applicate nell'a.a. 2023/2024; pertanto coloro che entro la sessione esami di settembre 2023 non dovessero riuscire a concludere tutti gli esami previsti dal loro percorso (esclusa la tesi) incorreranno nella decadenza a partire dal 1/10/2023.
Chi è decaduto può immatricolarsi successivamente al corso di studi equivalente senza dovere nuovamente sostenere il test di ammissione ove previsto. Per la valutazione dell'equivalenza si fa riferimento alla seguente tabella.
Chi è decaduto ed intende immatricolarsi ad un corso non equivalente rispetto a quello per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza dovrà nuovamente sostenere il test di ammissione.
- CORSO DI STUDIO PREVIGENTE DM 509/99
- Chi è iscritto ad un corso di studio secondo gli ordinamenti previgenti il d.m. 509/99 incorre nella decadenza ai sensi dell'art. 149 del t.u. approvato con r.d. n. 1592 del 1933. Coloro che non avranno sostenuto esami (anche con esito negativo) negli ultimi 8 anni decadranno a partire dal 1 ottobre 2023.
Gli anni di iscrizione full-time contano 1.
Gli anni di iscrizione part-time contano 0,5/anno.
Gli anni di mancata iscrizione contano 1 anno.
Gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 non rientrano nel conteggio del numero di anni di iscrizione al fine dell'applicazione della decadenza (solo per coloro che erano iscritti in detti aa.aa.; in caso di mancata iscrizione vengono conteggiati).
Chi ha la condizione di "DECADUTO" oppure "ATTIVO - DECADENDO" non può effettuare l'iscrizione al nuovo a.a. e non può fare richiesta di passaggio interno su altro corso di studi.
È possibile chiedere il riconoscimento nella nuova carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso di studio per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza.
Si ricorda che è necessario verificare i requisiti linguistici di ammissione.
È ammessa un'istanza al Rettore di differimento dei termini della decadenza in caso di grave e certificabile motivazione.
Per poter inviare la richiesta di nuova iscrizione è necessario saldare eventuali debiti relativi all'ultimo anno accademico di iscrizione, secondo quanto previsto dalla Guida alla
Contribuzione Studentesca 2023/2024.