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Regole sulla durata della frequenza

 

Il Senato accademico ha confermato, nella seduta del 16 maggio 2008, le linee in merito alla durata delle frequenze, già stabilite dalla delibera del 23 ottobre 2006 e rese note con la pubblicazione del Manifesto degli studi 2007/08. Nella stessa seduta ha approvato il Regolamento sulla durata delle frequenze, in base al quale a partire dall’a.a. 2007/08 la frequenza ha una durata limitata di 2 anni per la quasi totalità degli insegnamenti e di 1 anno solo per alcuni tipi di insegnamenti la cui erogazione non sia ripetibile o il cui contenuto vari radicalmente di anno in anno. Per le frequenze già acquisite negli anni accademici precedenti, sia per il vecchio che per il nuovo ordinamento, è previsto un periodo di transizione (rispettivamente di 3 e 4 anni) con un’applicazione meno restrittiva delle nuove regole.
Gli studenti potranno sostenere l’esame dell’insegnamento frequentato per tutto l’anno accademico di acquisizione della frequenza e per l’anno accademico successivo. Nei casi di esami non sostenuti e/o falliti e di frequenza decaduta, gli studenti dovranno riacquisire la frequenza successivamente alla decadenza e ciò potrà avvenire solo nei casi di insegnamenti che saranno ancora attivi; negli altri casi lo studente dovrà scegliere l’insegnamento sostitutivo e acquisirne la frequenza per la prima volta.
Non ci saranno limiti sul numero di volte di riacquisizione della frequenza.
Le azioni di riacquisizione della frequenza e di sostituzione dell’insegnamento spento e decaduto si dovranno effettuare al momento della definizione del carico didattico.
Gli insegnamenti di Lingua inglese non saranno soggetti alle restrizioni della decadenza della frequenza.
Il Regolamento è stato emanato con il Decreto Rettorale n. 133 del 13/06/2008 ed è pubblicato nella sezione “Regolamenti” del Portale della didattica, a cui si rimanda per maggiori informazioni.