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Sono ammessi alla Laurea Magistrale della III Facoltà di Ingegneria i candidati che soddisfano a particolari requisiti curriculari relativamente al loro percorso di laurea. Tali requisiti vengono specificati in base alla preparazione (P) conseguita dallo studente negli esami di profitto e alla durata (D) del percorso formativo. |
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Preparazione (P) conseguita |
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La preparazione conseguita viene valutata come segue:
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Per studenti che hanno trascorso presso il Politecnico di Torino il loro intero percorso di laurea, la preparazione P viene definita dalla media pesata nelle votazioni conseguite nei singoli esami su tutti i crediti acquisiti, esclusi quelli relativi alle conoscenze di lingua straniera, prova finale e tirocinio: P = [∑ (voto esame x numero crediti esame)] / [∑ (numero crediti)]
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Per gli studenti che hanno conseguito la laurea con ricostruzione di carriera si tiene conto della media dei voti degli esami considerati per la ricostruzione, compresi i voti conseguiti negli esami superati presso altre sedi.
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Per gli studenti che hanno conseguito una Laurea triennale presso altre università o presso altre Facoltà del Politecnico viene valutato l’intero curricolo, sia per determinare gli esami da considerare per il proseguimento degli studi e sui quali determinare la media dei voti come descritto al punto 1), sia per controllare che non esistano debiti formativi. Se i debiti risultano superiori a 30 CFU il candidato è tenuto a conseguire una seconda Laurea triennale più consona con la Laurea Magistrale a cui il candidato aspira.
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Durata (D) del percorso formativo |
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La durata del percorso formativo (D) di ciascuno studente viene valutata in base al numero di anni accademici di iscrizione:
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Per gli studenti iscritti full-time la durata D coincide con il numero di anni accademici di iscrizione. La laurea deve essere conseguita entro l’ultima sessione disponibile dell’ultimo anno accademico di iscrizione.
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Per studenti part-time la durata complessiva viene valutata considerando mezzo anno di iscrizione per ogni iscrizione annuale part-time.
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Per gli studenti provenienti da altre sedi: si calcola il tempo di percorrenza a partire dalla prima immatricolazione utile (che abbia dato luogo a esami riconosciuti nella nuova carriera) con durata standard di 3 anni.
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Per gli studenti che hanno conseguito il titolo dopo averne conseguito un altro in precedenza, tale che la formazione precedente abbia portato ad una abbreviazione di carriera, la durata normale del corso degli studi si riferisce solamente alla carriera differenziale richiesta per il completamento del secondo corso di laurea.
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Regole di ammissione |
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La preparazione conseguita P e la durata del percorso formativo D vengono valutate per l’ammissione alla Laurea Magistrale utilizzando il grafico di seguito rappresentato e le cui regole possono essere riassunte come segue:
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Sono ammessi alla Laurea Magistrale i candidati per i quali la durata D del percorso formativo è inferiore o uguale a 4 anni e la preparazione P è superiore o uguale a 22/30.
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Sono ammessi alla Laurea Magistrale i candidati per i quali la durata D del percorso formativo è superiore a 4 anni ma inferiore o uguale a 5 anni e la preparazione P è superiore o uguale a 23/30.
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Sono ammessi alla Laurea Magistrale i candidati per i quali la durata D del percorso formativo è superiore a 5 anni e la preparazione P è superiore o uguale a 24/30.
Se nessuno dei precedenti criteri è applicabile (ovvero lo studente ricade nella zona definita di “Preparazione non adeguata” nel grafico) il candidato non è ammesso alla Laurea Magistrale. |
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Preparazione (P)
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Candidati in condizioni particolari |
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Speciali disposizioni sono previste per coloro che si trovano in particolari condizioni quali quelle di seguito elencate:
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Studenti provenienti dal vecchio ordinamento quinquennale della III Facoltà sono ammessi alla Laurea Magistrale in ogni caso.
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Studenti provenienti da altri atenei e che non soddisfano alle regole generali di ammissione devono fare domanda alla “Commissione per l’accesso alla Laurea Magistrale” indipendentemente dall’ordinamento seguito nel proprio piano degli studi.
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Per i candidati italiani, europei e appartenenti alla “Regione Europea” che abbiano conseguito titoli di studio stranieri è necessario valutare il curricolo per valutare l’eventuale esistenza di debiti formativi, ma l’ammissione alla Laurea Magistrale viene definita dalla “Commissione per l’accesso alla Laurea Magistrale” secondo i suoi criteri.
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Per i candidati extra comunitari provenienti da paesi non appartenenti alla Regione Europea e alle zone ad essa equiparate, valgono le disposizioni emesse dal Ministero degli Affari Esteri in merito a una eventuale limitazione numerica. Nel caso esistano limitazioni numeriche, la “Commissione per l’accesso alla Laurea Magistrale” procede a formare una graduatoria di merito, eventualmente ricorrendo anche a una prova scritta o a un colloquio, in modo da ammettere gli studenti migliori.
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Per i candidati che sono in possesso di almeno due lauree triennali, l’ammissione viene stabilita facendo riferimento alla media e al prolungamento rispetto alla durata normale per il completamento di quel corso di laurea che dia accesso alla Laurea Magistrale desiderata. In presenza di consistenti debiti formativi si richiede che il candidato consegua (con abbreviazione di carriera) la laurea che gli consenta di azzerare i debiti formativi.
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I laureati che hanno svolto attività congruente al di fuori dell’università, che sono in possesso di Laurea triennale o altro titolo equivalente e che al momento del conseguimento della laurea non soddisfano ai requisiti previsti per l’ammissione, ma che hanno svolto attività congruenti con il percorso curriculare della Laurea Magistrale, con livello adeguato e per un adeguato lasso di tempo La rispondenza ai requisiti indicati in questo punto sarà valutata caso per caso dalla “Commissione per l’accesso alla Laurea Magistrale”.
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Commissione per l¿accesso alla Laurea Specialistica |
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La commissione di accesso alle Laurea Magistrale si occupa di valutare le domande degli studenti in condizioni particolari. Esaminate la domanda presentata, il curriculum degli studi pregressi ed eventualmente sottoponendo i candidati a una prova di verifica delle loro conoscenze., delibera in merito all’ammissibilità dello studente. Si osservi quanto segue: La Commissione, oltre alle altre leggi, si avvale in particolare della legge 148/2002 che convalida per la Repubblica Italiana la Convenzione di Lisbona. La Commissione si avvale altresì del Decreto Rettorale 836/2003 per esaminare la situazione degli studenti che hanno seguito corsi universitari senza aver conseguito il titolo finale oppure hanno già acquisito titoli universitari in paesi dove la formazione universitaria non si svolge su due livelli ma su un solo livello. La decisione della Commissione non fa riferimento a soglie o altro, ma esprime una valutazione motivata positiva o negativa per l’ammissione, indicando eventualmente anche i passi da seguire per colmare i possibili debiti formativi. |