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Il Senato accademico ha confermato, nella seduta del 16 maggio 2008, le linee in merito alla durata delle frequenze, già stabilite dalla delibera del 23 ottobre 2006 e rese note con la pubblicazione del Manifesto degli studi 2007/08. Nella stessa seduta ha approvato il Regolamento sulla durata delle frequenze, in base al quale a partire dall’a.a. 2007/08 la frequenza ha una durata limitata di 2 anni per la quasi totalità degli insegnamenti e di 1 anno solo per alcuni tipi di insegnamenti la cui erogazione non sia ripetibile o il cui contenuto vari radicalmente di anno in anno. Per le frequenze già acquisite negli anni accademici precedenti, sia per il vecchio che per il nuovo ordinamento, è previsto un periodo di transizione (rispettivamente di 3 e 4 anni) con un’applicazione meno restrittiva delle nuove regole. Gli studenti potranno sostenere l’esame dell’insegnamento frequentato per tutto l’anno accademico di acquisizione della frequenza e per l’anno accademico successivo. Nei casi di esami non sostenuti e/o falliti e di frequenza decaduta, gli studenti dovranno riacquisire la frequenza successivamente alla decadenza e ciò potrà avvenire solo nei casi di insegnamenti che saranno ancora attivi; negli altri casi lo studente dovrà scegliere l’insegnamento sostitutivo e acquisirne la frequenza per la prima volta. Non ci saranno limiti sul numero di volte di riacquisizione della frequenza. Le azioni di riacquisizione della frequenza e di sostituzione dell’insegnamento spento e decaduto si dovranno effettuare al momento della definizione del carico didattico. Gli insegnamenti di Lingua inglese non saranno soggetti alle restrizioni della decadenza della frequenza. Il Regolamento è stato emanato con il Decreto Rettorale n. 133 del 13/06/2008 ed è pubblicato nella sezione “Regolamenti” del Portale della didattica, a cui si rimanda per maggiori informazioni. |