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La III Facoltà di Ingegneria si è dotata di un regolamento per l’accesso ai corsi di laurea specialistica, riportato nel paragrafo 4. In particolare per accedere ai corsi di laurea specialistica verrà valutata la durata degli studi e la media degli esami conseguita (escluso il voto di laurea). L’art. 4 del “Regolamento per l’accesso alle lauree specialistiche” è sostituito dal successivo: paragrafo 1 - Norme transitorie di accesso per gli studenti full-time immatricolati negli anni 2000/01, 2001/02 e 2002/03 paragrafo 2 - per gli studenti iscritti part-time paragrafo 3 - per gli studenti provenienti da altre sedi. Per gli studenti trasferiti da corsi di laurea del vecchio ordinamento non verrà applicato alcun criterio di ammissione. Per tutti gli studenti che non rientrano nei casi descritti ai paragrafi 1, 2 e 3, si rimanda al regolamento riportato al paragrafo 4.
Norme transitorie di accesso (per studenti full-time) 1. Gli studenti immatricolati alla laurea nel 2000/01 possono immatricolarsi alla laurea specialistica senza alcun limite di media terminando gli studi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2006. 2. Gli studenti immatricolati alla laurea nel 2001/02 possono immatricolarsi alla laurea specialistica: • senza alcun limite di media terminando gli studi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2005; • con una media pari ad almeno 19/30 terminando gli studi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2006; • con una media pari ad almeno 21/30 terminando gli studi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2007. 3.Gli studenti immatricolati alla laurea nel 2002/03 possono immatricolarsi alla laurea specialistica: • senza alcun limite di media terminando gli studi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2006 • con una media pari ad almeno 20/30 terminando gli studi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2007 • con una media pari ad almeno 22/30 terminando gli studi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2008
Norme di accesso per studenti part-time Per gli iscritti part-time: ogni anno di iscrizione part-time contribuisce alla determinazione della durata del percorso formativo in maniera proporzionale al numero di crediti inseriti nel carico didattico. Analiticamente, per ogni anno di iscrizione, x = ( (crediti caricati nell'anno) / 60 ) è la frazione di anno che occorre sommare alla durata del proprio percorso formativo. La durata ottenuta sommando i contributi di tutti gli anni di iscrizione (part-time e full-time) è quella valutata per l’applicazione dell’articolo 4 del “Regolamento per l’accesso alle lauree specialistiche” delle norme generali di accesso utilizzando il seguente criterio: nel momento in cui viene cumulata una durata equivalente di 3 anni di iscrizione full-time valgono le stesse regole (a regime) degli studenti iscritti full-time (accesso entro 6 mesi senza limiti di media, accesso entro 1 anno e mezzo con limite di media di 21 e accesso entro 2 anni e mezzo con limite di media di 23).
Norme per gli studenti provenienti da altre sedi Per gli studenti provenienti da altre sedi, la durata totale degli studi viene valutata a partire dalla prima immatricolazione utile che abbia dato luogo a esami riconosciuti nella nuova carriera.
Regolamento per l’accesso alle lauree specialistiche della III Facoltà Art. 1 - Norme generali per l’ammissione alle LS 1. Sono ammessi alle Lauree Specialistiche della III Facoltà di Ingegneria i candidati che soddisfano ai requisiti specificati nel seguito. 2. I requisiti fanno riferimento alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto, escluso il voto di laurea, e al tempo impiegato per completare il corso di laurea (di primo livello) oltre al tempo normalmente previsto. La media dei voti e la durata degli studi sono definite nel seguito. 3. Speciali disposizioni saranno esposte in seguito per coloro che si trovano in particolari condizioni, come per esempio: laureati in possesso di una laurea quinquennale conseguita secondo le norme del Vecchio Ordinamento, studenti che stanno ancora seguendo gli studi secondo le disposizioni relative al Vecchio Ordinamento, studenti provenienti da ordinamenti stranieri nei quali non è presente la formazione superiore articolata su più livelli, eccetera. Art.2 - Media dei voti 1. Per media dei voti conseguiti negli esami di profitto, escluso l'esame di laurea, si intende la media pesata sui crediti dei voti attribuiti con un punteggio numerico. Gli esami superati parzialmente (incomplete) con un voto numerico sono considerati con quel valore benché inferiore a 18/30. 2. Per gli studenti che hanno conseguito la laurea con ricostruzione di carriera si tiene conto nella media dei voti degli esami considerati per la ricostruzione e dei voti conseguiti presso altre sedi. 3. Per gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale presso altre università o presso altre Facoltà del Politecnico è valutato l'intero curriculum, sia per determinare la media dei voti, sia per controllare che non esistano debiti formativi. Art. 3 - Il prolungamento del tempo rispetto al tempo normale richiesto per conseguire la laurea 1. La durata normale per completare il corso di laurea è determinata caso per caso in relazione al tipo di carriera del candidato: full- time oppure part- time, didattica a distanza, carriera abbreviata oppure ricostruzione di carriera, eccetera. 2. Il prolungamento del tempo impiegato per conseguire la laurea è misurato dal termine della durata normale, dopo il superamento dell'ultimo esame, escluso l'esame finale o di laurea. 3. Per gli studenti che hanno svolto il loro curriculum in diverse sedi o diverse facoltà della stessa sede, o che hanno ottenuto di trasferirsi da un corso di studio ad un altro anche in seno alla stessa facoltà, la durata normale del corso degli studi parte dalla data della prima immatricolazione al primo corso di studi. 4. Per gli studenti, invece, che hanno conseguito il titolo dopo averne conseguito un altro in precedenza con un’abbreviazione di carriera, la durata normale del corso degli studi si riferisce solamente alla carriera differenziale richiesta per il completamento del secondo corso di laurea. 5. Per gli studenti che sono passati dal Vecchio al Nuovo Ordinamento, per quelli che hanno sospeso gli studi per dedicarsi ad altre attività di utilità sociale o di tipo professionale congruente con il corso di laurea seguito, e per coloro che riprendono gli studi dopo il conseguimento della laurea triennale e un periodo di lavoro congruente con la laurea conseguita, l’ammissione al corso di studi di laurea specialistica viene definito dalla Commissione di cui all’articolo 6. Art. 4 - Ammissione alle lauree specialistiche della III Facoltà L'ammissione alla laurea specialistica è garantita nei casi descritti nei commi seguenti, ordinati gerarchicamente. Se nessuno dei criteri è applicabile il candidato non è ammissibile alla laurea specialistica. 1. Sono ammessi alla laurea specialistica i candidati che hanno terminato gli studi in tempo utile per immatricolarsi al corso di laurea specialistica entro la prima sessione di laurea del primo anno solare successivo al termine del tempo normale richiesto per conseguire la laurea. 2. Sono ammessi alla laurea specialistica anche i candidati che presentano un prolungamento degli studi. Se questo consente loro l’immatricolazione entro la prima sessione di laurea del secondo anno solare successivo al tempo normale richiesto per conseguire la laurea, viene richiesta una media di almeno 21/30 3. Se il prolungamento consente l’immatricolazione alla laurea specialistica entro la prima sessione di laurea del terzo anno solare successivo al tempo normale richiesto per conseguire la laurea, viene richiesta una media di almeno 23/30. Art. 5 - Norma transitoria Il Consiglio di Presidenza della III Facoltà di Ingegneria è delegato a definire tempi maggiori rispetto a quelli indicati nell’articolo 4 per consentire una applicazione graduale della norma, da applicare per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica entro il mese di marzo del 2006 e quindi entro il mese di marzo del 2007. Il caso di studenti provenienti da altre sedi verrà esaminato in fase transitoria dalla Commissione di cui all’art.6. Art. 6 - Candidati in particolari situazioni 1. Per esaminare la situazione di candidati in particolari condizioni il Consiglio di Presidenza della III Facoltà di Ingegneria nomina una Commissione (nel seguito indicata come “la Commissione”) che delibera in merito alla loro ammissibilità, esaminando il curriculum degli studi pregressi ed eventualmente sottoponendo i candidati a una prova di verifica delle loro conoscenze. 2. La Commissione, oltre alle altre leggi, si avvale in particolare della legge 148/2002 che convalida per la Repubblica Italiana la Convenzione di Lisbona. 3. La Commissione si avvale altresì del Decreto Rettorale 836/2003 per esaminare la situazione degli studenti che hanno seguito corsi universitari senza aver conseguito il titolo finale oppure hanno già acquisito titoli universitari in paesi dove la formazione universitaria non si svolge su due livelli ma su un solo livello. 4. La decisione della Commissione non fa riferimento a soglie o altro, ma esprime una valutazione motivata positiva o negativa per l'ammissione, indicando eventualmente anche i passi da seguire per colmare i possibili debiti formativi. 5. Studenti in possesso di titoli stranieri - Gli studenti che hanno conseguito un titolo di primo livello (bachelor degree) in una delle università della rete Cluster, potranno immatricolarsi senza subire ulteriori vagli (convenzione firmata dai Rettori di Cluster il 6 marzo 2003). - Gli studenti provenienti da università con cui il Politecnico abbia stipulato particolari accordi, saranno trattati secondo quanto previsto dagli stessi. - Per i candidati che abbiano conseguito titoli di studio stranieri nell’ambito della “Regione Europea”, valutata l'eventuale esistenza di debiti formativi, l'ammissione alla laurea specialistica è definita dalla Commissione valutando la congruità dei percorsi formativi. - Per i candidati in possesso di titoli di paesi non appartenenti alla Regione Europea e alle zone ad essa equiparate, valgono le disposizioni emesse dal Ministero degli Affari Esteri. Nel caso questo imponga limitazioni numeriche, la Commissione procede a formare una graduatoria di merito, eventualmente anche ricorrendo ad una prova o a un colloquio 6. Per gli studenti già in possesso di più lauree triennali decide la Commissione. 7. Per gli studenti già in possesso di altra laurea specialistica, della laurea quinquennale secondo il vecchio ordinamento, o altro titolo di studio giudicato equivalente dalla Commissione, l'ammissione alla laurea specialistica (eventualmente con carriera abbreviata) avviene secondo la seguente casistica. - Se gli eventuali debiti formativi, esaminato l'intero curriculum, ammontano a meno di 30 CFU il candidato è ammesso alla laurea specialistica senza soglie di media o di tempo; - Se i crediti mancanti più i crediti della carriera abbreviata ammontano a non più di 150 crediti, il candidato può essere ammesso alla laurea specialistica, senza soglie di media o di tempo, con un curriculum che consenta anche di colmare i debiti formativi; altrimenti: - Il candidato è invitato a conseguire quella laurea triennale (con carriera abbreviata) che gli consenta di azzerare i debiti suddetti; successivamente può accedere alla laurea specialistica subordinatamente alle soglie di media e di tempo specificate nell’articolo 4. Art. 7 - Revisione delle presenti norme La III Facoltà di Ingegneria si riserva di rivedere le presenti norme di anno in anno alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati ottenuti.
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