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La norma sui corsi superati parzialmente (“incomplete”) è applicabile solo alle lauree di primo livello.
Alcuni corsi possono essere considerati superati anche in presenza di esami con votazioni moderatamente insufficienti (15 - 16 - 17); tali corsi vengono definiti corsi parzialmente superati o incomplete. Gli esami parzialmente superati durante il triennio di laurea non possono essere più di tre in totale ripartiti tra insiemi omogenei di discipline come segue: 1. non più di uno – nelle attività formative di base (“Matematica, statistica, informatica di base” e “Fisica e chimica”), – in quelle affini o integrative (“Discipline ingegneristiche” e “Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, socio-politica”), – nelle altre attività, (“Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.”); 2. non più di 2 nelle attività formative caratterizzanti – ingegneria dell’automazione – ingegneria elettronica – ingegneria informatica – ingegneria delle telecomunicazioni – ingegneria fisica 3. non più di 2 nelle prove per la conoscenza della lingua straniera. Per il modulo Lingue I, il superamento del P.E.T. con risultato “pass” anziché “pass with merit” è equiparato ad un superamento parziale. Per usufruire della normativa lo studente deve aver superato un numero minimo di crediti: 30 per il primo incomplete, 80 per il secondo, 130 per il terzo, escludendo il modulo che si intende dichiarare incomplete e avere una media pesata minima di 23/30 su tutti i crediti acquisiti al momento della presentazione della domanda. Gli esami di lingua non valutati con un giudizio numerico vengono trattati separatamente benché continuino a far parte del numero totale di corsi incompleti ammissibili per uno studente. Non si può chiedere l’applicazione della norma degli incomplete su “Lingue I” se non si è ottenuta la frequenza di “Lingue II” e “Complementi di Lingue”. La scelta di considerare incomplete un esame spetta allo studente, che deve presentare richiesta alla Segreteria Didattica per la registrazione dell’esame parzialmente superato. La scelta dell’eventuale incomplete non è reversibile e quindi gli esami parzialmente superati non possono essere ripetuti. Un modulo non superato e non dichiarato come incomplete può comunque beneficiare della normativa in occasione della formulazione del carico didattico per il successivo anno di iscrizione.
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