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Decadenza degli studi

Aggiornamento del 2 novembre 2016

Lo studente iscritto ad un corso di laurea incorre nella decadenza nei seguenti casi: 

a) lo studente che non supera entro due anni gli esami obbligatori del primo anno utili per accedere agli insegnamenti del secondo anno del percorso formativo, è considerato decaduto e non potrà continuare gli studi nella medesima carriera; se lo studente intende riprendere gli studi in un corso di laurea attivo dovrà obbligatoriamente sostenere e superare la prova di ammissione e collocarsi in posizione utile nella graduatoria;

b) lo studente che non supera esami per tre anni consecutivi oppure che non conclude tutti gli esami previsti (esclusa la prova finale) in 6 anni è considerato decaduto e non potrà continuare gli studi nella medesima carriera; lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente al medesimo corso di Laurea (se attivo) senza dovere nuovamente sostenere la prova di ammissione.

Gli anni di iscrizione part-time contano 0,5/anno. 

E’ ammessa un’istanza al Rettore di differimento dei termini della decadenza in caso di grave e certificabile motivazione. 

E’ possibile chiedere il riconoscimento nella nuova carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso di studio per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza. 

Le regole sulla decadenza di cui all’art. 12 del Regolamento Studenti si applicano agli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2016/17
Agli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2016/17, le regole sulla decadenza si applicano iniziando il conteggio degli anni a partire dall’a.a. 2016/17 anziché dalla data di immatricolazione.