Ai sensi del Reg did di ateneo, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell’offerta formativa, determinano:
gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
gli eventuali curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
i requisiti per l’ammissione ai corsi di laurea e le relative modalità di verifica
le modalità e i criteri di valutazione, ai fini dell’ammissibilità ai corsi di laurea magistrale, dei curriculum formativi dei laureati e dell’adeguatezza della personale preparazione necessaria al soddisfacimento della soglia di qualità, in accordo con le linee guida espresse dal Senato Accademico;
l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli;
i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità ed esclusioni;
la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e senza obbligo di presenza, e le modalità della verifica della preparazione;
le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
le altre attività formative previste e i relativi crediti;
le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all’estero e i relativi crediti;
i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
le modalità per l’eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
i docenti del Corso di Studio con specifica indicazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 9, dei DD.MM., 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio.